OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER OGNI CONTRATTO DI LOCAZIONE
Certificazione Energetica:
La Giunta della Regione Piemonte, ha approvato tre provvedimenti attuativi della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell´edilizia”.
Uno dei citati provvedimenti è il Regolamento attuativo che istituisce l´attestato di certificazione energetica degli edifici. Tale provvedimento è in vigore dal 1° ottobre 2009;
I punti principali del certificazione energetica degli edifici del
Piemonte, così come sintetizzati dalla stessa Regione:
OBBLIGHI E SCADENZE
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzione, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore
LA VALIDITÀ
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.
ESCLUSIONI
Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
CONTROLLI
La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.
LE SANZIONI
Sono di tipo amministrativo, sono graduate a seconda dell’irregolarità accertata, e sono eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori. Per i Locatori che non sono in possesso del certificato di classamento energetico multa da 500,00€ a 5.000,00€
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N.B. Per fabbricati industriali, artigianali, commerciali o per strutture residenziali non standard si preferisce effettuare un preventivo personalizzato.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CERTIFICAZIONE:
– Ubicazione del fabbricato da certificare
– Documenti di identità e riferimenti telefonici del committente ai fini dell’ effettuazione del sopralluogo tecnico
– Dati catastali e planimetria del fabbricato
TEMPI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO ENERGETICO:
– 10 giorni lavorativi dal sopralluogo effettuato
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